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R.D. 30/03/1942 n. 318Art. 142-149 (abrogati) Speciali XII, 3.Art. 150 Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’art. 480 del codice del 1865. Art. 151 Le disposizioni dell’art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall’usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941. Art. 152 Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941. Art. 153 La disposizione dell’art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941. Art. 154 Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054) . Art. 155 Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di queste disposizioni. Art. 156 I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Art. 157 Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni. Art. 158 Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941. SEZIONE IV Disposizione relative al Libro IV Art. 159 Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice si determina in conformità dell’art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente. Art. 161 I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865. Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall’art. 1284 del nuovo codice. Art. 162 La disposizione dell’art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi. Art. 163 Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta. Art. 164 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente. Art. 165 Gli effetti dell’annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice. Art. 166 Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865. Art. 167 Le disposizioni dell’art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta. Art. 168 Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo. Art. 169 Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente. Art. 170 Le disposizioni del secondo comma dell’art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo. Art. 171 Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento. Art. 172 Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente Art. 173 Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell’art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente. Art. 174 Le disposizioni dell’art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente. Art. 175 Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta. Art. 176 Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta. Art. 177 Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso. Art. 178 La prescrizione stabilita dall’art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’art. 1478 del codice del 1865. Art. 179 I patti di preferenza previsti dall’art. 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data. Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’art. 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente. Art. 180 I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865. Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore. Art. 181 Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso. Art. 182 Le disposizioni dell’art. 1694 e della seconda parte dell’art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Art. 183 Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Art. 185 La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Art. 186 Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell’art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall’entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall’art. 2136 del codice del 1865. Art. 187 Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso. Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell’art. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all’entrata in vigore medesima, le disposizioni dell’art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l’entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore medesima. Art. 188 Le disposizioni dell’art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all’entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente. Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l’entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell’art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore. Art. 189 Le disposizioni del primo comma dell’art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente. La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto. Art. 190 La disposizione dell’art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo. Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’art. 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta. Art. 191 La disposizione del secondo comma dell’art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso. Art. 192 Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. |
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